Lo Statuto

Come si legge in un numero unico di qualche anno fa: “il rione è una grande famiglia, che riesce a coinvolgere nella sua attività giovani e anziani, uomini e donne, ognuno con una propria mansione ben precisa e appositamente concessa da rigida regolamentazione statutaria e per fiducia da tutti i componenti attivi del Quartiere”. Lo Statuto è dunque alla base dell’esistenza stessa del Quartiere, perché ne regola la vita, ne stabilisce l’identità e ne garantisce la continuità e la permanenza del tempo. L’attuale Statuto, che sostituisce quello del 1963, che si componeva di pochi articoli, fu approvato dall’Assemblea generale il 24 febbraio 1984. Nel suo rispetto vi è la prova della fedeltà ai principi che da sempre ispirano il Quartiere Travaglio.

Atto Costitutivo

STATUTO DEL QUARTIERE TRAVAGLIO 1998

INTRODUZIONE
M
“… nel 931 quattro gruppi di case, quasi quattro villaggi distinti sorsero dal principio:
San Salvatore in Poggio
Sant’Angelo in Castelvecchio
Santa Lucia
Santa Margherita”
“1555-1559, a imitazione di Siena, Montalcino fu diviso in Terzieri:
a settentrione e levante (Nord, Est) il Terziere di S. Angelo in Castelvecchio
a ponente (Ovest) il Terziere di S. Salvatore
a ostro (Sud) il Terziere di S. Egidio”.
Da queste citazioni storielle riportate fedelmente risulta evidente quanto sia radicato e profondo in ognuno il concetto di ENTITÀ’ che oggi si definisce QUARTIERE.
E’ quindi motivo di soddisfazione e di orgoglio essere depositari, in ordine di tempo, delle volontà costitutive di coloro che dettero vita ad uno dei primi villaggi – l’insediamento di Santa Margherita – sorto in questo Colle e destinati a divenire la Montalcino di oggi.

TITOLO I ORIGINI, INSEGNA, TERRITORIO E FINI
ART. 1
II Quartiere Travaglio ebbe origine nel 1961, allorquando la Città di Montalcino fu divisa in quattro parti (Quartieri), richiamandosi a ragioni stori-che e sociali della seconda metà del sec. XIV. Le radici storielle e sociali del Quartiere trovano conferma nel riconoscimento ottenuto nel corpo dello Statuto del Comune di Montalcino.

ART.2
L’arme del Quartiere Travaglio è la seguente: D’Oro1, alla fascia di rosso2 caricata di tre stelle3 dello stesso4.5
ART.3
La bandiera ufficiale del Quartiere Travaglio ricalca le caratteristiche dell’insegna araldica. Nelle rappresentazioni in costume, nelle bandiere e in altre occasioni è inserito un terzo colore – il nero – di rifinitura.
ART. 4
II territorio del Quartiere Travaglio è così delimitato dallo Statuto E.P.A.S.T.: in direzione sud/sud-est, a destra delle seguenti vie; via Saloni, piazza Tamanti, via Matteotti. Esso comprende inoltre l’intero abitato di via Donnoli, via Diacceto, vicolo del Giglio, via dei Figulinai, vìa Landi, via Gattoli, vicoli Gattoli 1,2, 3, vicolo Landi, via del Pallottolaio.
ART. 5
II Quartiere Travaglio adempie all’ufficio di mantenere vive le tradizioni più alte della storia ilcinese, di cementare e sviluppare la vita sociale e morale del popolo del Quartiere, la solidarietà tra i Quartieranti e lo sviluppo della Comunità cittadina, in modo da ottenere la considerazione delle autorità civi-che e di altre istituzioni di interesse cittadino. Gode però di ampia autonomia nel proprio ambito organizzativo. Si mantiene attraverso la riscossione annuale delle quote, con i proventi della Sagra del Tordo, delle attività della Società, di eventuali lasciti, donazioni e contributi straordinari. Il Quartiere Travaglio è un’associazione apolitica e non ha scopo di lucro.
]In araldica la descrizione degli scudi inizia sempre dal campo, per cui viene dato per scornalo che ad essere di colore oro è, appunto, il campo. -La fascia occupa per definizione un terzo del campo.
La figura araldica della stella ha sempre cinque punte, di cui quella centrale rivolta verso l’alto. ”Oro.
In araldica sono usali solo cinque colori: rosso, azzurro, verde, nero e porpora e due metalli: oro a argento. Sono usate inoltre due pelli o pellicce: ermellino e vaio. Il giallo corrisponde all’oro, il bianco all’argento.
Le stelle sono figure ricorrenti in araldica e simboleggiano la mente rivolta a Dio, la finezza d’animo, la fama, la nobiltà illustre,..
Dato che il periodo storico menzionato nell art 1 è la seconda metà del XIV sec, la forma dello scudo è quella dello scudo gotico antico, più piccolo dello scudo triangolare, che finisce a punta ed ha una forma assai simile a quella di un triangolo equilatero. Una sua variazione è quella in cui i suoi due lati sono paralleli fino a meta dell’altezza dello scudo, unendosi poi in punta, con due linee curve.

ART. 6
Sono considerati Travaglini coloro che sono nati o che nascono entro i confini
del Quartiere; inoltre possono considerarsi Travaglini tutti coloro che acquisiscono tale diritto per discendenza paterna o materna, acquisizione di famiglia e domicilio, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, da condizioni personali o sociali. Inoltre l’Assemblea generale, su proposta del Consiglio, può concedere Io status di Quartìerante anche a coloro che dimostrino, con comportamento costante ed opera fattiva, un attaccamento al Quartiere così singolare da renderli meritevoli di tale riconoscimento.
ART. 7
I Quartieranti costituiscono ii popolo, del Quartiere Travaglio, che agisce in piena sovranità, pur nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 8
Sono considerati Travaglini sostenitori tutti coloro che annualmente versano la quota uninominale al ricevitore. Possono essere Travaglini sostenitori solo coloro che siano in possesso dei requisiti di coi all’articolo 6.

ART. 9
Qualora se ne presenti la necessità, al Travaglino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età l’Assemblea può chiedere di confermare la propria appartenenza al Quartiere.

ART. 10
II Consiglio, ne!la persona del segretario, tiene in consegna il Libro dei “Quartieranti benemeriti”. In esso vengono iscritti d’ufficio i Presidenti, gli Arcieri e i Capitani degli Arcieri vittoriosi, nonché coloro che sono insigniti dal Consiglio del titolo di “Quartierante benemerito” per particolari meriti acquisiti nei confronti del Quartiere, 11 Consiglio non può nominare più di un “Quaitierante benemerito” all’anno.

ART. 11
E’ prevista l’espulsione dal Quartiere per coloro che abbiano leso in modo grave la dignità e gli interessi del Quartiere.
II procedimento di espulsione è promosso dal Consiglio; è compito del Collegio dei Garanti provvedere ad istruire la pratica. Nell’ipotesi in cui destinatario del procedimento di espulsione sia un membro del Collegio dei Garanti, la pratica è istruita dal Consiglio. H Quarlierante nei cui confronti si procede ha il diritto di essere ascoltato. Il provvedimento di espulsione può essere assunto solo dall’Assemblea convocata appositamente, che delibera dopo aver preso atto della relazione presentata dal Collegio dei Garanti o, nei casi in cui ciò è previsto, dal Consiglio. Il provvedimento di espulsione deve essere approvato da almeno tre quarti dei presenti.
La riabilitazione può avvenire solo nelle forme e nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 6. L’espulsione di un Quartierante benemerito comporta la perdita di tale titolo.

ART. 12
II Travaglino che tenga un comportamento scorretto nei confronti del Quartiere o che venga meno ai propri doveri di lealtà e di solidarietà nei confronti di altri Quartieranti, o che esponga il Quartiere a gravi forme di responsabilità verso l’esterno, può essere destinatario di un richiamo scritto da parte del Consiglio. Nel caso in cui destinatario del provvedimento debba essere un Consigliere in carica, nei suoi confronti procede il Collegio dei Garanti. Il Travaglino destinatario del richiamo può appellarsi all’Assemblea entro sessanta giorni. L’Assemblea può revocare il provvedimento con deliberazione approvata da almeno due terzi dei presenti.
In nessun caso il Travaglino destinatario del richiamo può essere discriminato nei suoi diritti e nella sua dignità di Quartierante.
TITOLO II ORGANI DEL QUARTIERE
CAPITOLO I L’ASSEMBLEA

ART. 13
II popolo del Quartiere Travaglio esprime e concretizza la propria volontà nell’Assemblea generale. L’Assemblea generale è l’organo sovrano del Quartiere e risulta composta da tutti i Travaglini di ambo i sessi, sostenitori e non.

ART. 14
Le decisioni prese in Assemblea non possono essere cambiate da altro organo del Quartiere se non dall’Assemblea stessa.

ART. 15
L’Assemblea viene indetta dal Presidente in forma ordinaria tre volte l’anno: entro il mese di febbraio e, orientativamente, dieci giorni dopo il Torneo di Apertura delle Cacce e dieci giorni dopo la Sagra del Tordo. Possono effettuarsi Assemblee straordinarie indette dal Presidente, da due terzi dei membri del Consiglio, da almeno venti Quartieranti con richiesta s$| toscritta indirizzata al Presidente, e dal Capitano degli Arcieri nei periodi di Gara, previo consulto con il Presidente. &o

ART. 16
Le Assemblee ordinarie devono essere convocate mediante avviso affisso nel territorio del Quartiere Travaglio almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche senza il rispetto delle predette formalità. Ogniqualvolta si svolge l’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere esposta la bandiera del Quartiere.
ART. 17
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno trenta Travaglini; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 18
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente, il quale ne constata ia validità, apre e chiude la seduta, modera e dirige il dibattito, concedendo la parola ai presenti.
Il Presidente è assistito dal Segretario, il quale redige il verbale. Ogni verbale deve essere letto nella seduta immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In assenza del Presidente, è il Vicepresidente che Io sostituisce nelle funzioni predette; in assenza del Vicepresidente, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.

ART. 19
Le decisioni dell’Assemblea, per essere valide, devono essere prese a maggioranza per alzata di mano fra i presenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

CAPITOLO II IL CONSIGLIO
ART.20
II Consiglio è l’organo direttivo del Quartiere. Esso è composto da quindici membri: Presidente, Vicepresidente, Cassiere, Economo, Responsabile dei costumi, Coordinatore dei giovani, Coordinatore delle donne, Maestro degli Arcieri, Responsabile delle onoranze e delle cerimonie, Presidente di Società e cinque consiglieri di Società. Il Presidente di Società e i cinque consiglieri di Società costituiscono la Commissione permanente di Società.

ART 21
II Consìglio dirige e amministra il Quartiere seguendo le indicazioni espresse dall’Assemblea ordinaria del mese di febbraio.
L’Assemblea ordinaria di febbraio approva il bilancio di previsione per l’anno in corso. Per quanto contemplato nel bilancio di previsione, il Consiglio ha la più ampia capacità di gestione..
Gli atti di gestione e le spese non contemplate nel bilancio di previsione devono essere autorizzati di volta in volta, in via preventiva, dall’Assemblea. Si può prescindere dall’osservanza di tale formalità solo in casi straordinari di necessità e di urgenza: in simili circostanze, tuttavia, il Consiglio deve ottenere, da parte dell’Assemblea, la ratifica degli atti compiuti. I negozi concernenti i beni immobili devono in ogni caso essere autorizzati dall’Assemblea in via preventiva.

ART.22
OlU’e che provvedere all’amministrazione del Quartiere, il Consiglio cura la manutenzione dei beni mobili e immobili; determina l’importo minimo della quota associativa annua; attribuisce la qualifica di Quartierante benemerito; commina la sanzione del richiamo; elabora i bilanci preventivi e consultivi da proporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria di febbraio; nomina il
ricevitore.

ART. 23
H Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni due mesi, previo avviso scritto da inviarsi ad ogni Consigliere. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato senza il rispetto delle suddette formalità e con i mezzi più idonei allo scopo. Il Consiglio può essere convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei componenti; inoltre può essere convocato dal Capitano degli Arcieri nei periodi di Gara.

ART. 24
Sono valide le riunioni alle quali partecipi la metà più uno dei Consiglieri.
ART. 25
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del Segretario.
ART. 26 ,#
Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. o”

ART. 27
II Consiglio viene eletto, secondo le modalità di cui al titolo VI, dai Travaglini sostenitori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Dura in carica due anni e scade il 31 dicembre.

ART. 28
II Consiglio può nominare apposite commissioni, ogniqualvolta se ne presenti l’oggettiva necessità. Obbligatoriamente devono essere nominate ogni anno la Commissione per la Sagra del Tordo e la Commissione per la Festa Patronale. Delle commissioni possono far parte tutti i Travaglini.
ART. 29 – IL PRESIDENTE
II Presidente rappresenta il Quartiere e ne è il responsabile legale; convoca e presiede le Assemblee e i Consigli; tiene relazione nell’assemblea di febbraio relativamente all’attività svolta nell’anno precedente; porta all’approvazione dell’Assemblea il programma dell’anno successivo; ordina verifiche di cassa e di contabilità; redige i bilanci con l’aiuto del cassiere ed è responsabile dell’inventario tenuto dall’economo. Nomina il Capitano degli Arcieri informandone tempestivamente il Consiglio; procura che nell’ambito del Quartiere sia costantemente operante una reciproca e fraterna solidarietà. Dietro segnalazione scritta del Capitano degli Arcieri nomina gli Arcieri; sceglie il Segretario in persona di sua fiducia, che può essere esterna al Consiglio (in tal caso non ha diritto di voto), è l’unico responsabile dell’andamento economico della Sagra del Tordo e ne presiede la Commissione. Relaziona obbligatoriamente all’Assemblea di novembre circa l’andamento economico di detta manifestazione.
Può, ravvisandone la necessità, convocare il Collegio dei Garanti per sottoporre ad esso questioni o richiedere ad esso pareri, nell’ambito delle competenze del Collegio, di cui al capitolo III del presente tìtolo.
Solo in assenza prolungata del Cassiere il Presidente potrà effettuare pagamenti, con l’obbligo di informare il Cassiere e di far provvedere alla registrazione sull’apposito registro.

ART. 30 – IL VICEPRESIDENTE
E’ il diretto collaboratore del Presidente, svolge tutte le mansioni che dallo stesso gli vengono demandate, sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente.

ART. 31 – IL SEGRETARIO
II Segretario cura la redazione di tutti i verbali mediante appositi registri: Consiglio direttivo, Commissioni, Assemblea generale ordinaria e straordinaria. Provvede al disbrigo della corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco dei Travaglini sostenitori, formula gli inviti per il Consiglio, tiene aggiornato l’archivio storico del Quartiere, il registro ufficiale sul quale devono essere annotati i nomi dei Consiglieri, degli Arcieri e dei Capitani degli Arcieri, nonché il Libro dei Quartieranti benemeriti; collabora alla stesura dei bilanci e dell’in-ventario.
Può scegliere fra i Quartieranti persone di sua fiducia che possano coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

ART. 32 – IL CASSIERE
11 Cassiere provvede a tutti i pagamenti del Quartiere e tiene un libro cassa con le entrate e le uscite che dovrà essere costantemente aggiornato; collabora con il Presidente nel predisporre i bilanci.

ART. 33-L’ECONOMO
L’Economo collabora con il Cassiere e il Presidente nella formulazione dei bilanci. Ha in consegna i mobili e gli immobili del Quartiere e provvede alla loro manutenzione. Tiene costantemente aggiornato il registro di inventario. Dispone di un fondo, il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio, per le spese minute, per le quali dovrà presentare le relative quietanze al Cassiere. Non può effettuare ordinazioni e provviste che eccedano il limite fissato dal Consiglio.

ART. 34 – IL RESPONSABILE DEI COSTUMI
E’ l’unico responsabile della cura e della manutenzione dei costumi. Cura la vestizione della comparsa in tutte le occasioni, assumendo l’impegno di far ben figurare il Quartiere.
Sceglie i figuranti a rotazione fra i Quartieranti idonei allo scopo, previo consulto con il Capitano degli Aicieri. Relaziona al Consiglio sull’andamento del proprio settore.

ART. 35 – L’ADDETTO ALLE ONORANZE E CERIMONIE
Sovrintende a tutte le cerimonie ed iniziative organizzate dal Quartiere e pre siede la Commissione per la festa in onore di San Donnolo, Patrono del Quartiere. Provvede in occasione di nascite, matrimoni, decessi e di altre ricorrenze a tutti gli adempimenti di cui al titolo “Onoranze e cerimonie”. Provvede all’esposizione della bandiera ogniqualvolta si terrà Assembleala ordinaria che straordinaria. Relaziona al Consiglio sull’andamento del proprio settore. *

ART. 36 -1 COORDINATORI DEI GIOVANI E DELLE DONNE Coordinano, promuovono e sviluppano le attività dei singoli gruppi. Relazionano al Consiglio sull’andamento dei propri settori.

ART. 37 – IL MAESTRO DEGLI ARCIERI
II Maestro degli Arcieri è l’unico responsabile della manutenzione del Campo di Tiro, nonché della cura del materiale degli Arcieri. Propone al Consiglio gli acquisti di” detto materiale. Relaziona al Consiglio sull’andamento del settore. Collabora con il Capitano
degli Arcieri.

ART. 38 – IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ1
H Presidente della Società è il responsabile di tutte le attività ricreative, sportive, culturali che si svolgono nei locali del Quartiere messi a disposizione per il suddetto uso. Presiede la Commissione permanente di Società e ne coordina i lavori. Provvede ai versamenti relativi all’attività svolta: ricevuta di tali versamenti sarà consegnata al Segretario o al Cassiere. Relaziona al Consiglio sull’andamento del proprio settore.

ART. 39 -1 CONSIGLIERI DI SOCIETÀ’
Costituiscono, con il Presidente di Società, la Commissione permanente di Società, composta di sei membri. Contano al proprio interno un Vicepresidente di Società e un magazziniere di Società, addetto agli approvvigionamenti necessari al funzionamento della Società. I Consiglieri di Società gestiscono in prima persona ogni attività sociale. Sono coadiuvati da Quartieranti che vengono scelti in funzione delle varie attività con criterio di rotazione.

ART. 40 – IL CAPITANO DEGÙ ARCIERI
II Capitano degli Arcieri è il rappresentante ufficiale del Quartiere durante i sorteggi e le Gare. Redige il verbale da inviare al Magistrato e Io sottoscrive. Designa i suoi aiuti in piena autonomia. Invia lettera scritta al Presidente sui nomi degli Arcieri; dietro di essa il Presidente li nomina. Rende conto obbligatoriamente nelle Assemblee ordinarie successive al Torneo di Apertura delle Cacce e alla Sagra del Tordo degli esiti della Gara e relaziona in merito. Provvede affinchè gli arcieri si allenino e li segue con gli aiuti. Può convocare il Consiglio e l’Assemblea; può partecipare alle riunioni del Consiglio dal momento della nomina, senza diritto di voto, ad eccezione delle deliberazioni inerenti al proprio ruolo, che siano assunte nelle sedute del Consiglio convocate per sua iniziativa. Viene nominato enu-o il inese di marzo di ogni anno, e resta in carica sino all’Assemblea ordinaria successiva alla Sagra del Tordo. Può essere confermato o sostituito dal Presidente.

ART. 41
E’ facoltà dei responsabili di ogni settore, onde migliorarne la funzionalità, costituire gruppi di lavoro con Quartieranti esterni al Consiglio, pur rimanendo essi di fronte al Consiglio i soli responsabili.
CAPITOLO in IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 42
II Collegio dei Garanti costituisce l’organo consultivo e di vigilanza del Quartiere cui è demandato il compito di sovrintendere all’applicazione e all’interpretazione delle norme statutarie e di controllare che ogni iniziativa ed ogni decisione siano conformi agli interessi del Quartiere. Provvede, a norma dell’articolo 11, ad istruire il procedimento di espulsione a carico di uno o più Quartieranti. Irroga, a norma dell’articolo 12, il provvedi-mento della censura scritta a carico di uno o più Consiglieri in carica. Regge ed amministra il Quartiere nei momenti di vuoto di potere.

ART. 43
Fanno parte di tale organo, salvo rinuncia che – una volta espressa – è definitiva, gli “Itimi cinque ex Presidenti che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. In seno al Collegio viene designato un coordinatore che prende il nome di Rettore.

ART. 44
II Collegio dei Garanti sì riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione scritta del Rettore, per lo svolgimento dei compiti consultivi e di vigilanza di cui al precedente articolo 42.
Può altresì essere convocato dal Presidente, quando questi ne ravvisi la necessità, a norma di quanto disposto dall’articolo 28.
Le riunioni del Collegio dei Garanti sono valide se ad esse partecipano abffl^
no tre membri del Collegio. Di esse deve essere redatto verbale. Il Collegio
dei Garanti delibera a maggioranza dei presenti. ^

ART. 45
Nel caso in cui il Consiglio si dimetta o comunque riconosca di non essere in grado di assolvere alle sue funzioni, i Garanti lo dichiarano pubblicamente decaduto, ne assumono collegialmente i poteri e provvedono, entro quindici giorni, a riunire l’Assemblea generale per indire nuove elezioni.

ART. 46
Qualora un membro del Collegio venga chiamato a ricoprire una qualsiasi carica direttiva di Quartiere, egli cessa di far parte dell’Organo per la sola durata del mandato.

ART. 47
Nel caso in cui le procedure elettorali ordinarie dovessero protrarsi oltre il sessantesimo giorno dalla nomina della Commissione Elettorale senza che si sia avuto l’insediamento del nuovo Consiglio, e nel caso in cui la Commissione Elettorale dovesse rimettere il proprio mandato all’Assemblea, le funzioni di gestione e di amministrazione del Quartiere passano in via temporanea dal Consiglio uscente al Collegio dei Garanti.
CAPITOLO IV LA SOCIETÀ’

ART. 48
La Società del Quartiere Travaglio – apolitica, apartitica e senza fini di lucro -è l’organo del Quartiere cui è affidato il compito di organizzare le attività ricreative, sportive, culturali e sociali nell’ambito dei Quartieranti.

ART. 49
Sono organi della Società il Presidente e cinque Consiglieri di Società, che complessivamente costituiscono la Commissione Permanente di Società. Essi fanno parte del Consiglio del Quartiere e sono eletti unitamente a questo.

ART. 50
La Commissione Permanente di Società è l’organo di amministrazione della Società. E’ composta dal Presidente di Società e dai cinque Consiglieri di Società. Ferma restando la loro appartenenza al Consiglio, i membri della Commissione di Società possono riunirsi autonomamente per le deliberazioni concernenti le attività sociali. A tali riunioni può prendere parte, a sua diserezione, anche il Presidente del Quartiere. La Commissione dispone di un fondo per la gestione ordinaria della Società, iscritto nel bilancio di previsione.

ART. 51
II Presidente è l’unico responsabile della gestione ordinaria della Società nei limiti inseriti a tal fine nel bilancio di previsione del Quartiere approvato annualmente dall’Assemblea entro il mese di febbraio.

ART. 52
Oltre al Presidente di Società, le elezioni ordinarie designano anche un Vicepresidente di Società e un Magazziniere di Società. Il Vicepresidente di Società rappresenta il Presidente, nell’ambito della Società, ogniqualvolta quest’ultimo lo richieda. Lo sostituisce nei periodi di assenza o impedimento, siano questi temporanei o permanenti. Il Magazziniere sovrintende agli approvvigionamenti necessari alle attività sociali, con particolare riguardo ai beni di consumo.

ART. 53
Le attività di Società hanno la propria collocazione spaziale naturale nei locali denominati “Società del Quartiere Travaglio”, che il Quartiere mette a disposizione di tutti i Travaglini. In tali spazi si possono svolgere attività ricreative, culturali, sportive, nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento di Società, approvato dall’Assemblea.
TITOLO IH LA COMPARSA: USCITE

ART. 54
La Comparsa esce nella sua forma completa obbligatoriamente due volte l’anno: per il Torneo di Apertura delle Cacce e per la Sagra del Tordo. Esce altresì obbligatoriamente in forma ufficiale e ridotta per la Festa di S. Donnolo, Patrono dei Quartiere (in questa occasione un paggio porterà l’immagine del Santo) e per la Festa dell’8 di Maggio in onore di Maria SS.ma del Soccorso, Patrona di Montalcino (in tale ricorrenza recherà anche un dono).

In tutte le altre occasioni decide il Consiglio, visti i regolamenti E.P.A.S.T. La rappresentanza non ufficiale potrà partecipare, dietro lettera di richiesta scritta (da inviare con un preavviso di almeno dieci giorni) e autorizzazione del Consiglio, a matrimoni di Travaglili sostenitori.
In caso di minaccia di gravi danni economici e/o morali, l’Assemblea del
Quartiere Travaglio può decidere la non partecipazione o la partecipazjope
parziale al Torneo di Apertura delle Cacce, alla Sagra del Tordo e alla Festa
dell’8 di maggio.
TITOLO IV ONORANZE E CERIMONIE

ART. 55
Le funzioni religiose cui partecipa ufficialmente il Quartiere Travaglio vengono officiate in via generale nella chiesa di S. Egidio Abate.

ART. 56
11 Quartiere Travaglio venera come suo Santo Patrono San Donnolo Donnoli, martire francescano a Ceuta, la cui festa, agli effetti religiosi, ricorre il 10 ottobre, ma che il Quartiere celebra preferibilmente nella seconda domenica di
giugno.

ART. 57
In caso di nascita di un Travaglino si espone il fiocco all’esterno della Sede e si inviano fiori e fazzoletto ai genitori. Le generalità del nuovo nato vengono annotate in un apposito registro a cura del Consigliere addetto alle Onoranze e cerimonie.

ART. 58
In caso di morte di un Quartierante sostenitore si espone la bandiera a lutto all’esterno della Sede. Il Quartiere Travaglio partecipa ai familiari il cordoglio a mezzo telegramma. In caso di morte di un Consigliere in carica o di un Quartierante benemerito si
stampano anche annunci mortuari.

ART. 59
L’adempimento delle mansioni di cui al presente titolo è affidato al Consigliere Addetto alle Onoranze e Cerimonie. Quest’ultimo sovrintende inoltre a tutte le cerimonie ed iniziative organizzate dal Quartiere.

TITOLO V ARCIERI E RICEVITORE
ART. 60
Gli Arcieri del Travaglio rappresentano ufficialmente il Quartiere solo durante i Tornei di tiro con l’arco. Essi dipendono dal Presidente, dal Capitano degli Arcieri e per essi dal Consiglio.

ART. 61
II Ricevitore è nominato dal Consiglio del Quartiere e dura in carica due anni. Ha il compito di non derogare dairassolvimento delle riscossioni delle quote annuali presso i Travaglini di cui all’articolo 6 e di riferire al Consiglio sull’esito delle stesse. Effettua i versamenti sul conto corrente del Quartiere e consegna le ricevute al Cassiere e al Segretario con la relativa documentazione.

TITOLO VI ELEZIONI E COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 61
La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno in cui scade il mandato del Consiglio: è formata da tre Travaglini sostenitori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Elegge a! suo interno il Presidente.

ART. 63
La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni di voto, procede allo spoglio dei voti e compila il verbale elettorale. Per quanto sopra ha disposizione il Segretario. Convoca, entro dieci giorni dallo scrutinio, la prima riunione del Consiglio.

ART. 64
I componenti la Commissione Elettorale non sono eleggibili nel Consiglio.

ART. 65
La Commissione Elettorale deve formare, entro 30 giorni dalla nomina, la lista dei candidati, scegliendoli fra i Travaglini sostenitori più idonei allo scopo.

ART. 66
Le elezioni nel Quartiere Travaglio si svolgono nel modo seguente: viene formulata una lista composta da quindici persone, nella quale i nominativi dei candidati vengono indicati a lato delle cariche che gli stessi dovranno ricoprire in caso di elezione.
Le cariche di Consiglio sono: Presidente, Vicepresidente, Cassiere, Economo, Responsabile dei costumi, Addetto alle onoranze e cerimonie, Maestro’Begli Arcieri, Coordinatore dei giovani. Coordinatore delle donne, Presidente di Società, Vicepresidente di Società, Magazziniere di Società, tre Consiglieri dì Società.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista sulle bacheche del Quartiere, qualunque Travaglino sostenitore può presentare alla Commissione Elettorale una diversa lista di candidati purché sia controfirmata da almeno trenta Travaglini che abbiano diritto al voto, e venga rimessa alla Commissione Elettorale almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.
Qualora nel corso del mandato uno o più membri presentino le proprie dimissioni e queste siano accolte, o comunque decadano dalla carica, il Consiglio propone nomi di sostituti alla ratifica dell’Assemblea. Se il caso riguarda il Presidente, la carica è ricoperta dal Vicepresidente; nell’ipotesi che il Vicepresidente rinunci formalmente alla carica, decade il Consiglio stesso. Qualora il numero dei componenti del Consiglio si riduca per dimissioni o qualunque altro motivo a meno di otto, il Consiglio, non potendo più adempiere alle proprie mansioni, decade.

ART. 67
Possono votare tutd i Travaglini sostenitori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

ART. 68
Almeno cinque giorni prima della data delle elezioni, viene recapitato al domicilio di ogni singolo elettore un avviso in cui si specificano la data e le modalità delle elezioni.

ART. 69
Le elezioni si svolgono in un giorno festivo e nel pomeriggio del giorno immediatamente precedente. Il seggio è allestito nei locali della sede del Quartiere Travaglio. Resta aperto il pomeriggio del giorno prefestivo, dalle ore 16 alle ore 20, e durante il giorno festivo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Agli elettori impossibilitati a raggiungere il seggio, perché ammalati, infortunati o infermi, viene fatta pervenire, dietro espressa richiesta dell’elettore stesso, la scheda di votazione a casa o all’ospedale.

ART. 70
Le operazioni di spoglio sono pubbliche e notificate mediante avviso sulle bacheche. Al termine delle operazioni di spoglio il Presidente della Commissione Elettorale proclama ai presenti gli eletti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 71
1 nominativi che alla data di approvazione del presente Statuto figurano nel
registro dei Quartieranti onorari vengono inseriti nel Libro dei Quartieranti
benemeriti.

ART. 72
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale nella seduta del 24 novembre 1998, sostituisce integralmente il precedente Statuto, approvato in data 24 febbraio 1984.

ART. 73
Per quanto eventualmente non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alla tradizione orale, alla consuetudine, a riferimenti storici.

ART. 74
Eventuali aggiunte o modifiche al presente Statuto devono essere decise dall’Assemblea, convocata appositamente, a maggioranza dei due terzi dei partecipanti, con la presenza di almeno trenta Travaglini.

ART. 75
In caso di cessazione dell’attività del Quartiere, verranno prima risolte tutte le pendenze verso eventuali creditori, siano queste risultanti dai residui passivi iscritti a bilancio come da anticipazioni di cassa, prestiti, scoperti bancari; dopodiché i beni mobili e immobili risultanti da inventario o da contratti di acquisto passeranno temporaneamente all’Amministrazione comunale; restando inteso che tale temporaneità cesserà di essere al momento in cui il Quartiere potrà riprendere le proprie attività.